Legge Ordinaria n. 2467 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1953)
Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  i lavori pubblici, di concerto con quello per le
finanze,  puo',  con  propri  decreti,  fissare  nuovi  termini,  con
scadenza  non  oltre  il 15 aprile 1961, per l'ultimazione dei lavori
per  l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati
colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, che
alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge siano stati
approvati  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 115 e seguenti
del  testo  unico,  approvato  con  decreto-legge  luogotenenziale 19
agosto  1917,  n.  1399,  e  degli  articoli  6,  7  e  8  del  regio
decreto-legge  29 aprile 1915, n. 582, e successive modificazioni, ed
abbiano avuto effettivo inizio.
 

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