Legge Ordinaria n. 2530 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 9 gennaio 1953)
Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto all'indennita' e sulla natura ed entita' delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il   presidente   del   tribunale   ha  la  potesta'  di  liquidare
discrezionalmente,  agli  arbitri  previsti  dall'art.  60  del regio
decreto  17  agosto  1935,  n.  1765,  gia'  modificato  con  decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157,
compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:
    per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;
    per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - RUBINACCI -
                                               ZOLI - PELLA - FANFANI
                                               - MALVESTITI - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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