Legge Ordinaria n. 3058 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1953)
Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad aziende italiane dagli enti di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  il  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro per
l'industria  e  commercio,  e'  autorizzato  ad  accordare con propri
decreti, ai termini degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile,
la  fidejussione  dello  Stato  sui  finanziamenti che - con le somme
assegnate sul Fondolire al Governo degli Stati Uniti, per le spese in
Italia,  ai  sensi  dell'art.  IV, n. 4, dell'Accordo di cooperazione
economica, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n.
1108 - gli enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n.
1425,  volessero  concedere  direttamente  ad  aziende  italiane  per
consentire  alle  stesse  l'acquisto  di  materie  prime, macchinari,
attrezzature,  beni  e  servizi occorrenti per il potenziamento degli
impianti  o  per  l'aumento o miglioramento della produzione o per le
ricerche  e  lo  sviluppo  delle  risorse italiane o per l'incremento
dell'esportazione italiana.
 

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