Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 33 del 11/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1952)
Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con legge 1 giugno 1939, n. 1012, con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202, e 25 gennaio 1947, n. 14, con decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e con legge 3 marzo 1949, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: A) Al terzo comma dell'art. 24 e' sostituito il seguente: "Nei casi di inabilita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire quindicimila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti". B) All'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 27 e' sostituito il seguente: "L'assegno e' di lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente articolo, di lire sessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti, e di lire quarantamila negli altri casi". La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal primo comma, lettera A, si applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1 gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonche', con effetto dal 1 gennaio 1951, in favore dei titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso a tale data, o liquidata successivamente per casi avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1951. Le nuove misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera, B, si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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