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Legge Ordinaria n. 477 del 21/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 24 maggio 1952)
Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.
Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dal 1 luglio 1952, l'aliquota della imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria C-1 accertati al nome di persone fisiche e' stabilita nella misura dell'8 per cento. Ferma restando l'esenzione fino a 240.000 lire a norma dell'art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, l'aliquota stabilita nel comma precedente e' ridotta dalla medesima data alla meta', per la parte di reddito eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000. E' parimenti ridotta alla meta' l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B, accertati al nome di persone fisiche, per la parte eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000. Ove concorrano redditi di categoria B e di categoria C-1, la riduzione dell'aliquota viene applicata prima ai redditi di categoria C-1 e poi ai redditi di categoria B, sempre nel limite complessivo di lire 960.000. L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo spettano, a decorrere dal 1 luglio 1952, anche alle cooperative di lavoro comunque costituite ed alle societa' non costituite in forma di societa' per azioni, a responsabilita' limitata od in accomandita, quando hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi e l'attivita' sociale e' esercitata prevalentemente mediante prestazione di lavoro da parte dei soci.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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