Legge Ordinaria n. 520 del 23/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1952)
Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A  tutto  il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle
istituzioni  sanitarie  pubbliche  e  private compete il riposo nelle
feste infrasettimanali.
  il  personale  che per ragioni inerenti all'esercizio deve tuttavia
prestare  la  propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un
corrispondente  riposo  da godere, compatibilmente con le esigenze di
servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale
non  fruita.  Nel  caso che l'esigenza del servizio non permetta tale
riposo,  le  Amministrazioni  sono  tenute  al pagamento doppio della
giornata festiva.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Torino, addi' 23 aprile 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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