Legge Ordinaria n. 525 del 20/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 27 maggio 1952)
Autorizzazione al Fondo massa della guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Fondo  massa  della  guardia  di  finanza  e'  autorizzato  ad
effettuare la spesa per la costruzione di un edificio da destinarsi a
sede  di un collegio secondo le condizioni e le modalita' che saranno
stabilite  in apposita convenzione da stipularsi con l'Ente nazionale
per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza. Tale
convenzione,  da  approvarsi con decreto del Ministro per le finanze,
sara' comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.
  L'edificio  sara'  costruito  su  terreno  che  il  Fondo  massa e'
autorizzato  a  ricevere  in  donazione  dalle Opere laiche di Loreto
mediante  atto pubblico da approvarsi con decreto del Ministro per le
finanze da registrarsi alla Corte dei conti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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