Legge Ordinaria n. 563 del 17/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1952)
Miglioramenti economici al clero congruato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del
31  dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio
decreto  29  gennaio  1931,  n.  227, e delle successive disposizioni
legislative viene concesso, a decorrere dal 1 luglio 1951, un aumento
temporaneo  del  50  per cento, fermo restando quanto disposto con la
legge 30 novembre 1950, n. 998.
  Lo  stesso  aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura
in  vigore  al 31 dicembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli
in  compenso  delle  spese  di  culto,  previsti dal regio decreto 29
gennaio   1931,   n.   227,  nonche'  degli  assegni  spettanti  agli
ecclesiastici  in  attivita'  di  servizio  contemplati dall'art. 24,
comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.
  L'aumento  di  cui  ai  precedenti  commi  compete,  con  la stessa
decorrenza,  sulla  misura  degli  assegni  annui  e  delle  spese di
officiatura  spettanti  al  clero del Pantheon, stabilita dall'art. 5
del  decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e' raddoppiata con
l'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494.
 

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