Legge Ordinaria n. 93 del 23/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  ratificato,  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 4 marzo
1948, n. 137, con le seguenti modificazioni:
  Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
  "Per  i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il
periodo  di  prigionia  e'  computato,  agli  effetti  delle  vigenti
disposizioni,  fino  alla  data  del  rimpatrio ovvero, se questo sia
stato  volontariamente  ritardato,  fino  alla  data della cessazione
dello stato di prigionia.
  "Tale   disposizione  non  si  applica  coloro  che,  all'atto  del
rimpatrio,  siano  stati  giudicati  sfavorevolmente  dalle  apposite
commissioni,  riportando  sanzioni di gravita' superiore agli arresti
di rigore".
  Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Ai  militari  e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943,
che  vennero  catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in
Germania  o  mi  Giappone oppure in territori controllati dalle forze
armate  di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti
dalle  disposizioni  in  favore  dei combattenti, ove non ricorrano i
motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'art. 4".
  Art. 11. - L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti "La esclusione
di  cui  alla  lettera  b) del primo comma non opera nei confronti di
coloro  che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di
liberazione,  siano  caduti  o  siano rimasti mutilati od invalidi od
abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito
di  guerra  o  la  qualifica  di partigiano combattente o di patriota
rilasciate  dalle  competenti commissioni o abbiano comunque prestato
servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.
  "La  stessa  esclusione  non opera nei confronti di coloro che, pur
colpiti  per  il  loro  comportamento  dopo  l'8  settembre  1943, da
sanzioni  disciplinari  di  gravita' inferiore al rimprovero solenne,
siano  tuttavia  insigniti  di decorazioni al valor militare per atti
compiuti  prima  dell'8  settembre  1943,  o che, prima di tale data,
siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero
abbiano  prestato  servizio  in  zona di operazione per almeno cinque
mesi,  oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito
di guerra".
 

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