Legge Ordinaria n. 160 del 11/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1953)
Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  sostituzione  della, sovvenzione per i casi di morte per febbre
perniciosa,  prevista  dalla  tabella  n.  7, allegata al testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265,  e'  corrisposto, per i casi predetti, il trattamento stabilito
per  i  casi  di  morte  per infortunio sul lavoro in agricoltura, ai
sensi  dell'art.  3  della legge 20 febbraio 1950, n. 64, concernente
modificazioni  alle  norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro in agricoltura.
  L'azione  per  conseguire  le prestazioni predette si prescrive nel
termine di un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa:
 

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