Legge Ordinaria n. 201 del 11/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 13 aprile 1953)
Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  alla  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  articoli  17,  ultimo  comma;  59, secondo comma; 88, secondo
comma,  e  109, primo comma, della legge doganale approvata con regio
decreto 25 settembre 1940, n. 1424, sono sostituiti i seguenti:
  Art. 17 ultimo comma:
  "Coloro  che  abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione
delle  dogane  ed  al Corpo della guardia di finanza non sono ammessi
quali  spedizionieri  e  rappresentanti  dei  proprietari delle merci
nella dogana della stessa sede ove hanno compiuti gli ultimi due anni
di  servizio,  se  non  abbiano  ottenuto apposita autorizzazione dal
Ministero delle finanze".
  Art. 59 secondo comma:
  "La  cauzione  per le spedizioni di merci in esenzione da visita e'
prestata  ai  sensi dell'art. 58, calcolando l'importo dei diritti di
confine in ragione di L. 8000 per ogni chilogrammo di peso lordo".
  Art. 88 secondo comma:
  "Le  merci  che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali
il   cui   complessivo   ammontare  superi  lire  5000  per  ciascuna
spedizione,   devono  essere  accompagnate  nel  cabotaggio  e  nella
circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione
da   prestare   per   garantire  la  reintroduzione  delle  merci  e'
ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile
nel caso in cui la reintroduzione non si effettui".
  Art. 109 primo comma:
  "Nei  casi  di  contrabbando,  qualora  per fatto del colpevole non
siasi  potuto  accertare,  in  tutto  o  in  parte,  la qualita' o la
quantita'  e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale
si applica la multa fino a L. 500.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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