Legge Ordinaria n. 225 del 27/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1953)
Utilizzazione della autorizzazione di spesa disposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948 n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento della lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  testo  del  primo  comma  dell'art. 1 del decreto legislativo 9
aprile  1948,  n.  608, modificato dall'articolo unico della legge 23
febbraio 1950, n. 94, e' sostituito dal seguente:
  "E'  autorizzata  la  spesa di lire un miliardo per provvedere alle
esigenze  relative  alla  lotta  contro  le cavallette nelle campagne
1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 marzo 1953

                               EINAUDI

                                         DE GASPERI - FANFANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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