Legge Ordinaria n. 312 del 11/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1953)
Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Su  parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, negli
statuti  delle  Universita'  e degli Istituti di istruzione superiore
possono  essere inclusi altri insegnamenti complementari oltre quelli
indicati nelle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n.
1652, e successive modificazioni. A tali insegnamenti potranno essere
attribuite le denominazioni ritenute piu' opportune.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 aprile 1953

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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