Legge Ordinaria n. 33 del 05/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
  Art.  3.  -  Al  primo comma, dopo le parole: "E' istituito in Roma
l'Ente  autotrasporti  merci,  dotato  di  personalita'  giuridica di
diritto  pubblico  e  sottoposto",  sono  soppresse  le parole: "alla
tutela ed".
  Art.  7.  -  Al  primo  comma,  le  parole:  "Un  apposito Comitato
sovraintende  alla gestione dell'Ente Detto Comitato e presieduto dal
direttore  generale  M.C.T.C.  ed  e'  costituito: ", sono sostituite
dalle   seguenti:   "Un  apposito  Comitato  provvede  alla  gestione
dell'Ente. Detto Comitato e' costituito: dal presidente;".
  Art.  8. - E' aggiunto il seguente comma 1°)-bis: "Il presidente e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del
  Ministro per i trasporti, ed ha la rappresentanza legale dell'Ente"
  .
All'ultimo comma sono soppresse le parole: "il quale ha la
rappresentanza legale dell'Ente".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953

                               EINAUDI

                                            DE GASPERI - MALVESTITI -
PELLA - ZOLI - CAPPA -
CAMPILLI - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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