Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 33 del 05/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - Al primo comma, dopo le parole: "E' istituito in Roma l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposto", sono soppresse le parole: "alla tutela ed". Art. 7. - Al primo comma, le parole: "Un apposito Comitato sovraintende alla gestione dell'Ente Detto Comitato e presieduto dal direttore generale M.C.T.C. ed e' costituito: ", sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito Comitato provvede alla gestione dell'Ente. Detto Comitato e' costituito: dal presidente;". Art. 8. - E' aggiunto il seguente comma 1°)-bis: "Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per i trasporti, ed ha la rappresentanza legale dell'Ente" . All'ultimo comma sono soppresse le parole: "il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA - ZOLI - CAPPA - CAMPILLI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)