Legge Ordinaria n. 44 del 31/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1953)
Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di eta' per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945,
n. 360.
  Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di eta'
per l'ammissione nelle scuole di ostetricia e' fissato ad anni 30.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953

                               EINAUDI

                                           DE GASPERI - SEGNI - PELLA
                                                    - ZOLI - SCELBA -
                                                 CAMPILLI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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