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Legge Ordinaria n. 50 del 14/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1953)
Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Coloro  che  siano  stati  assunti nei ruoli degli insegnanti degli
Istituti  e  seno di istruzione media di ogni tipo e grado, nei ruoli
dei  direttori  delle scuole secondarie di avviamento professionale e
nei  ruoli  dei maestri elementari per effetto dei concorsi riservati
ai  perseguitati  politici  e razziali di cui all'art. 17 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373,
ratificato,  con  modificazioni, con la legge 19 maggio 1950, n. 323,
qualora  si trovino dalla data di decorrenza della nomina in ruolo in
congedo  per  mandato politico, sono promossi ordinari o stabili dopo
un  anno dalla nomina in ruolo predetta, purche' documentino di avere
prestato  servizio,  per  la  durata  di  un anno, quali incaricati o
supplenti,  in  scuole  di  Stato,  o  pareggiate,  oppure legalmente
riconosciute.
  Coloro  che  saranno  assunti nei ruoli dei direttori didattici per
effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali di
cui  al  citato art. 17, qualora si trovino, dalla data di decorrenza
della  nomina  nei  ruoli  predetti, in congedo per mandato politico,
saranno confermati stabili dopo sei mesi da tale data.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 gennaio 1953

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - SEGNI
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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