Legge Ordinaria n. 943 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1953)
Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   magistrati  di  appello  gia'  trattenuti,  nelle  funzioni  di
magistrato  di  Tribunale,  in  uffici giudiziari del distretto della
Corte  di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 12 luglio
1949, n. 452, possono essere ancora trattenuti, con il loro consenso,
nelle   stesse   funzioni,  presso  uffici  giudiziari  dello  stesso
distretto  di  Tribunale,  con effetto dal 4 agosto 1953 e fino al 30
giugno 1955, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un
corrispondente numero di posti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella,  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953

                               EINAUDI

                                                 PELLA - AZARA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: AZARA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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