Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 952 del 16/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953)
Modificazioni all'art. 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio.
Modificazioni all'art. 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Per i passaggi di merci contemplati nell'art. 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10. Le ditte che, in seguito all'entrata in vigore del vigente Codice civile, abbiano cessato di tenere il libro copialettere, e prima dell'entrata in vigore della, presente legge abbiano rilasciato le lettere di incarico ad ausiliari od intermediari del commercio, devono provvedere, ai fini della prova dell'incarico stesso, alla presentazione di tali lettere all'Ufficio del registro per le formalita' stabilite nel primo comma dell'art. 14 del citato decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presentazione all'Ufficio del registro delle lettere di cui sopra non costituisce caso d'uso e l'annotazione di esse sul registro modulo VI non costituisce registrazione del documento medesimo. Entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo dovra' essere presentata la denuncia alla Camera di commercio di cui all'art. 20 del regolamento approvato col predetto regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, affinche' i passaggi di merci, contemplati nell'articolo stesso e posti in essere anteriormente alla entrata in vigore della presente legge con l'osservanza di tutte le altre norme di cui alla citata disposizione, non diano luogo ad entrata imponibile. I passaggi di merci a scopo di lavorazione posti in essere ai sensi dell'art. 13 del citato regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, non danno luogo ad entrata imponibile quando, osservate tutte le altre condizioni previste dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato col suddetto regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il prescritto libro delle "merci in lavorazione" sia stato regolarmente tenuto da una sola delle parti fra le quali e' intervenuto il rapporto di lavorazione. In nessun caso competera' il rimborso delle imposte e delle pene pecuniarie pagate per la inosservanza delle disposizioni di cui sopra. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - VANONI - AZARA Visto, il Guardasigilli: AZARA
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