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Legge Ordinaria n. 1041 del 22/10/1954 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1954)
Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati
ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza
dell'Alto  Commissariato  per  l'igiene e la sanita' pubblica, che li
esercita  a  mezzo  dei  propri  organi centrali e, nelle Province, a
mezzo  dei  prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti,
dagli  ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda
la  vigilanza  ed  il  controllo  sulle  navi e sulle aeronavi, dalle
Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.
  Presso  l'Alto  Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e'
istituito  l'Ufficio  centrale  stupefacenti  che  provvede agli atti
occorrenti  all'applicazione  delle  disposizioni legislative e degli
accordi  internazionali  in  materia, all'esercizio della vigilanza e
del  controllo  sulle  sostanze  o  preparati  di cui al primo comma,
nonche' alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.
  L'Ufficio  si  avvale,  per la prevenzione e la repressione di ogni
illecita  attivita'  nel  campo  della  produzione,  del  commercio e
dell'impiego  delle  sostanze  o preparati ad azione stupefacente, di
elementi  specializzati  della  Guardia  di  finanza, del Corpo della
pubblica  sicurezza  e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo
le norme del regolamento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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