Legge Ordinaria n. 1082 del 29/10/1954 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1954)
Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  23  della  legge  2 luglio 1949, n. 408, e' modificato come
segue:
  "Il  beneficio  di  cui  al  precedente  art.  13  e'  esteso  alle
costruzioni,  agli  ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di
lusso  e  che  non  fruiscano  del  contributo  dello  Stato,  la cui
costruzione  sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto
legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350"

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 29 ottobre 1954

                               EINAUDI

                                                    SCELBA - ROMITA -
                                                  TREMELLONI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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