Legge Ordinaria n. 1108 del 22/11/1954 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1954)
Abrogazione del secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  abrogato  il  secondo  comma  dell'art.  11 del regio decreto 4
agosto 1932, n. 1296.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarla e di
farla; osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1954

                               EINAUDI

                                                               SCELBA

                                                               Visto,
il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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