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Legge Ordinaria n. 1131 del 16/10/1954 (Pubblicata nella G.U. del 11 dicembre 1954)
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 152: Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare le
seguenti  Convenzioni  internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio
1952:
    Convenzione   internazionale  per  facilitare  il  transito  alle
frontiere delle merci trasportate per ferrovia;
    Convenzione   internazionale  per  facilitare  il  transito  alle
frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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