Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 115 del 31/03/1954 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1954)
Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86? corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125? corso dell'Accademia militare di Torino.
Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86? corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125? corso dell'Accademia militare di Torino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'86° corso dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, che a causa degli eventi bellici hanno ultimato il secondo anno accademico, presso l'Accademia militare di Lecce, in date diverse, assumono, ai soli effetti giuridici, la stessa anzianita' assoluta di nomina a sottotenente 1 febbraio 1945, L'anzianita' relativa di tutti gli ufficiali di cui al precedente comma, nel grado di sottotenente, viene stabilita in base al punto di media generale da ciascuno di essi riportato al termine del corso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 marzo 1951 EINAUDI SCELBA - TAVIANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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