Legge Ordinaria n. 1215 del 31/12/1954 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1955)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, concernente la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027,
contenente  norme  per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e
del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni
della provincia di Salerno, con la seguente modificazione:

  All'art.  1,  primo  comma,  sono  aggiunte le seguenti parole: "E'
inoltre  in facolta' del giudice competente di concedere, in deroga a
tutte  le  disposizioni di legge generali, piu' proroghe di tutti gli
sfratti  sino  al  massimo  di  tre  anni  dalla  pubblicazione della
presente  legge,  nei  casi  in  cui,  per effetto dell'alluvione, la
penuria  della disponibilita' degli alloggi si e' aggravata, e quante
volte  il  caso  abbia  attinenza  con  le conseguenze della speciale
situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne
i  casi  di  sfratti  per  morosita'  e tranne per coloro che possono
essere sistemati a cura dell'autorita' comunale in altri alloggi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 31 dicembre 1954

                               EINAUDI

                                                   SCELBA - DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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