Legge Ordinaria n. 127 del 16/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1954)
Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente
legge  possono  essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei
ruoli  di  gruppo  B  dell'Amministrazione  provinciale delle imposte
dirette  e  di  quella  delle  tasse  e delle imposte indirette sugli
affari  impiegati  in  piu'  del  numero stabilito per ciascun grado,
purche' si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi
dei ruoli di gruppo A delle stesse Amministrazioni.
  Le  promozioni  in  soprannumero  possono  aver luogo solo entro il
limite indicato nel successivo art. 2.
  I  posti  conferiti  in  soprannumero  saranno  riassorbiti  con le
vacanze  che  si  formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di
gruppo B, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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