Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 138 del 22/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1954)
Modalità per l'applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale.
Modalità per l'applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, i direttori di scuole tecniche di qualsiasi indirizzo, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale sono considerati come appartenenti ad un unico ruolo, in analogia a quanto previsto per i presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituto magistrale. In relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici dei detti tipi di scuole, si procede ad un unico scrutinio per la determinazione dei promovibili al grado 6°, i quali sono promossi nell'ordine risultante dallo scrutinio stesso indipendentemente dal tipo di scuola di cui sono titolari.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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