Legge Ordinaria n. 211 del 07/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1954)
Modificazione del termine di entrata in esercizio delle navi ammesse alle provvidenze previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  66  della  legge  25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  costruzioni  navali  di  cui  al  presente  capo devono essere
iniziate,  a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla
data di notifica del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e
devono  entrare  in  esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei
lavori.
  Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga
nei  termini  sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha
facolta'  di  prorogare  i  termini  stessi qualora sia provato dagli
interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non e' ad
essi imputabile".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  ai  chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 maggio 1954

                               EINAUDI

                                                  SCELBA - TAMBRONI -
                                                    GAVA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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