Legge Ordinaria n. 226 del 07/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 28 maggio 1954)
Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di 1a categoria per l'anno 1952.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli
invalidi   di   guerra  di  1ª  categoria  dall'art.  1  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  29 aprile 1946, n. 299, e' determinato,
con  effetto  dalla  prima  rata con scadenza successiva al 1 gennaio
1952  e  per  l'anno  1952  tenendo conto dell'indice medio del costo
dell'alimentazione  rilevato dall'Istituto centrale di statistica per
il trimestre ottobre-dicembre 1947.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 maggio 1954

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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