Legge Ordinaria n. 263 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1954)
Norme a favore degli Enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1860 n. 24.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le norme di cui al decreto del Dittatore Garibaldi in data 9 giugno
1860,  n.  24,  ed  all'art.  1  della  legge 2 aprile 1865, n. 2226,
cessano  di  avere  vigore  dal 1 luglio 1953. Da detta data le Opere
pie,  le  Fidecommissarie  e  gli altri Istituti indicati nei cennati
provvedimenti recuperano la libera disposizione delle loro entrate.
 

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