Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 266 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1954)
Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.
Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati in servizio d'istituto senza soluzione di continuita' da data anteriore al 16 settembre 1915, e' dovuta la paga nella misura prevista per i pari grado raffermati con anzianita' di servizio uguale a quella da essi maturata al 15 settembre 1945. Nei limiti di quanto disposto dal precedente comma sono convalidati i pagamenti effettuati dal 16 settembre 1945, a titolo di paga, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti. L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sara' fronteggiato per lire 25.000.000 con i visione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto per lire 5.600.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data, a Roma, addi' 15 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - TAVIANI - TREMELLONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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