Legge Ordinaria n. 266 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1954)
Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  militari  di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati
in  servizio  d'istituto  senza  soluzione  di  continuita'  da  data
anteriore  al  16  settembre  1915,  e'  dovuta  la paga nella misura
prevista  per  i  pari  grado  raffermati  con anzianita' di servizio
uguale a quella da essi maturata al 15 settembre 1945.
  Nei limiti di quanto disposto dal precedente comma sono convalidati
i  pagamenti  effettuati  dal 16 settembre 1945, a titolo di paga, ai
militari  di  truppa  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del Corpo della
guardia di finanza richiamati o trattenuti.
  L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente
legge  a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sara' fronteggiato
per  lire  25.000.000  con  i visione della spesa del Ministero della
difesa  per  l'esercizio  suddetto  per  lire  5.600.000  con i fondi
stanziati  sul  capitolo  n. 65 dello stato di previsione della spesa
del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data, a Roma, addi' 15 maggio 1954

                               EINAUDI

                                                   SCELBA - TAVIANI -
                                                    TREMELLONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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