Legge Ordinaria n. 302 del 19/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1954)
Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex intendenze di finanza di Fiume, Pola e, Zara, nonchè ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  Direzione  generale  della  Cassa  depositi  e prestiti viene
affidato  il  servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione,
secondo  le  norme  ordinarie  vigenti e quelle particolari contenute
nella presente legge, dei depositi definitivi, gia' costituiti presso
le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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