Legge Ordinaria n. 381 del 05/06/1954 (Pubblicata nella G.U. del 8 luglio 1954)
Riapertura del termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, recante norme per il trattamento di quiescenza a favore del personale proveniente dalle ex Cattedre ambulanti di agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il   termine   accordato  al  personale  delle  soppresse  Cattedre
ambulanti  di  agricoltura per l'esercizio della facolta' di cui agli
articoli  5  e  7  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  29  ottobre 1947, n. 1429, e' riaperto a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge per la durata di 180 giorni.
  In caso di esercizio di tale facolta', si applicano le disposizioni
previste  dall'art.  1, primo e secondo comma, e dagli articoli 6 e 7
del citato decreto legislativo n. 1.429.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale  delle  leggi dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 giugno 1954

                               EINAUDI

                                               SCELBA - MEDICI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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