Legge Ordinaria n. 650 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1954)
Trattamento di quiescenza per i provveditori alle opere pubbliche e per il presidente del Magistrato per il Po.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  trattamento  di quiescenza del presidente del Magistrato per il
Po  e  dei  provveditori  alle  opere pubbliche che siano collocati a
riposo durante l'incarico, e' liquidato sulla base dello stipendio di
grado 4° da essi percepito all'atto del collocamento a riposo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954

                               EINAUDI

                                                    SCELBA - ROMITA -
                                                                 GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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