Legge Ordinaria n. 870 del 26/09/1954 (Pubblicata nella G.U. del 29 settembre 1954)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534,
concernente  il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori
dei    registri   immobiliari   ed   al   dipendente   personale   di
collaborazione, con le seguenti modificazioni:

  L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
  I  conservatori  dei  registri  immobiliari  ed i procuratori delle
tasse  e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio
ipotecario,  sono  autorizzati  a  percepire  gli emolumenti indicati
nella tabella allegata.
  Restano  ferme  le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della
legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni.
  Il  primo  comma,  prima  parte,  dell'art.  2,  e'  sostituito dal
seguente:
  Sulla  quota degli emolumenti, indicati ai numeri 1, 7, 8 e 9 della
tabella  allegata  al presente decreto, spettanti ai conservatori dei
registri  immobiliari  e  ai  procuratori delle tasse e delle imposte
indirette  sugli  affari incaricati del servizio ipotecario, al netto
delle spese di ufficio e sulla somma eccedente lire 150.000 annue, e'
dovuto un contributo allo Stato nella misura appresso indicata:
  L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  Gli  emolumenti  di  cui  all'art.  1  sono  dovuti  per  meta'  al
conservatore  o  al  procuratore incaricato del servizio ipotecario e
per  meta'  al  personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo,
addetto  a  ciascuna conservatoria dei registri immobiliari. Spettano
per altro interamente al conservatore o al procuratore incaricato del
servizio  ipotecario  gli  emolumenti che sono ragguagliati al numero
delle facciate scritte.
  Le modalita' per la ripartizione tra il personale di collaborazione
degli emolumenti indicati nel comma precedente, saranno stabilite con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le finanze.
  La   quota   di   emolumenti   spettanti  a  ciascun  impiegato  di
collaborazione  non  puo'  eccedere  i  due  terzi  dello  stipendio,
retribuzione  o  paga,  secondo  le  misure  stabilite con le tabelle
annesse  al decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio
1952,  n.  767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta
ad altro titolo.
  Le  somme  attribuite  ai  sensi  del  primo  comma al personale di
collaborazione, che eccedano la quota stabilita dal comma precedente,
sono  versate,  a  cura dei conservatori o dei procuratori incaricati
del  servizio ipotecario, entro trenta giorni dalla loro riscossione,
in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.
  L'eventuale   eccedenza  fra  la  media  mensile  degli  emolumenti
riscossi  o  spettanti a ciascun impiegato di collaborazione, durante
l'esercizio  finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dalla
applicazione  del  terzo comma del presente articolo, e' attribuita a
titolo di assegno personale.
  Il  detto  assegno  personale  verra'  gradualmente  riassorbito in
occasione    dei    singoli    miglioramenti   economici   dipendenti
dall'applicazione  di  norme  generali. Saranno imputati, ai fini del
riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
  La  spesa per la corresponsione dell'assegno personale fa carico ad
appositi  capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle finanze.
  L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  Nulla e' innovato al disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10
della legge 11 aprile 1950, n. 130.
  La  tabella  allegata  al  decreto e' sostituita da quella allegata
alla presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 26 settembre 1954

                               EINAUDI

                               SCELBA - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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