Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 90 del 31/03/1954 (Pubblicata nella G.U. del 22 aprile 1954)
Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive.
Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e' sostituito dal seguente: Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolera' il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra nel giorno di domenica, spettera' ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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