Legge Ordinaria n. 1108 del 21/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1955)
Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  La seguente legge:
                               Art. 1.

  Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso di carrozze-salone e
di  compartimenti  riservati,  di  carte  di  libera circolazione, di
biglietti  di  servizio,  di  biglietti per un solo viaggio, di buoni
bagaglio  e  di  trasporto,  e  le  concessioni  a tariffa ridotta di
biglietti per un solo viaggio e di buoni di trasporto, sulle ferrovie
dello  Stato,  sono  stabilite, per determinate categorie di persone,
nei titoli seguenti.
 

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