Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1148 del 26/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1955)
Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.
Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'attuazione dei provvedimenti per incrementare la occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' prorogata di sette anni a decorrere dal 1 aprile 1956. Per la predisposizione e lo svolgimento del secondo piano si applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti modifiche: 1) il secondo piano settennale, agli effetti della ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale, dovra' tener conto, degli indici locali di affollamento e di disoccupazione; 2) oltre le aziende e le cooperative potranno costruire case per i propri dipendenti anche le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, secondo le necessita' delle proprie circoscrizioni regionali o provinciali; 3) gli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, ovvero da aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in proprieta' con promessa di vendita, secondo le modalita' previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in misura non superiore ai due terzi. Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del secondo piano di attuazione, potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto, purche' tale passaggio riguardi un'intera unita' immobiliare; 4) il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione, sara' stabilito in modo unitario, tenendo conto di ogni spesa per manutenzione - esclusa quella straordinaria - amministrazione, ammortamento e imposte, e variera' con le condizioni di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni; 5) i criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprieta' che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianita' di lavoro nella localita' in cui sorgono le costruzioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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