Legge Ordinaria n. 1148 del 26/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1955)
Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'attuazione  dei  provvedimenti  per  incrementare  la occupazione
operaia,  agevolando  la costruzione di case per lavoratori, previsti
dalla  legge  28  febbraio  1949, n. 43, e' prorogata di sette anni a
decorrere dal 1 aprile 1956.
  Per  la  predisposizione  e  lo  svolgimento  del  secondo piano si
applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti
modifiche:
    1)  il  secondo piano settennale, agli effetti della ripartizione
delle costruzioni sul territorio nazionale, dovra' tener conto, degli
indici locali di affollamento e di disoccupazione;
    2)  oltre le aziende e le cooperative potranno costruire case per
i  propri  dipendenti anche le Amministrazioni dello Stato e gli Enti
pubblici,   secondo   le   necessita'  delle  proprie  circoscrizioni
regionali o provinciali;
    3)  gli  alloggi  costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, ovvero da
aziende,  cooperative,  amministrazioni  ed  enti,  in esecuzione del
secondo  piano  settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in
proprieta'  con  promessa  di  vendita, secondo le modalita' previste
dagli  articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in
misura non superiore ai due terzi.
  Gli  assegnatari  di  alloggi  in  locazione, sia del primo che del
secondo  piano  di  attuazione,  potranno  presentare  domanda per il
passaggio  a  riscatto,  purche'  tale  passaggio  riguardi un'intera
unita' immobiliare;
    4)   il   canone  di  affitto  degli  appartamenti  assegnati  in
locazione,  sara'  stabilito  in modo unitario, tenendo conto di ogni
spesa   per   manutenzione   -   esclusa   quella   straordinaria   -
amministrazione, ammortamento e imposte, e variera' con le condizioni
di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni;
    5)  i  criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprieta'
che  in  locazione,  saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di
punteggi  riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianita' di lavoro
nella localita' in cui sorgono le costruzioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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