Legge Ordinaria n. 16 del 05/01/1955 (Pubblicata nella G.U. del 3 febbraio 1955)
Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni, nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato
con la legge 15 marzo 1950, n. 119, e successivamente con la legge 18
novembre  1952,  n.  1975,  e'  estesa  ai  rendiconti  ed  ai  conti
giudiziali  relativi  a  tutto  l'esercizio 1954-55 senza limitazione
d'importo.
  Il  funzionamento  dei  predetti  Uffici  e' prorogato al 30 giugno
1956, in attesa che alla loro definitiva sistemazione si provveda nel
quadro della riforma burocratica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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