Legge Ordinaria n. 21 del 13/01/1955 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1955)
Modificazione del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in Favore dei territori montani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  testo  del  secondo  e  terzo comma dell'art. 36 della legge 25
luglio 1952, n. 991, e' sostituito dal seguente:
  "La   rispondenza   dell'atto   allo  scopo  dell'arrotondamento  o
dell'accorpamento,   e'  accertata  da  certificato  dell'Ispettorato
ripartimentale delle foreste".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 gennaio 1955

                               EINAUDI

                                                    SCELBA - MEDICI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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