Legge Ordinaria n. 294 del 11/04/1955 (Pubblicata nella G.U. del 28 aprile 1955)
Modificazioni alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  misure  minime  del  capitale  sociale e del fondo di garanzia,
prescritte dalle vigenti disposizioni per esercitare le assicurazioni
o le riassicurazioni, sono elevate come appresso:
    1)  lire  500  milioni,  di  cui  almeno  meta'  versato,  quando
l'esercizio    riguarda    le   assicurazioni   sulla   vita   e   la
capitalizzazione;
    2)  lire  250  milioni,  di  cui  almeno  meta'  versato,  quando
l'esercizio  riguarda  le assicurazioni contro i danni e comprende le
assicurazioni  dei  rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e
aeronautici,  ovvero della responsabilita' civile per i danni causati
da autoveicoli;
    3)  lire  150  milioni, di cui almeno meta' versato, quando siano
escluse  dall'esercizio  le assicurazioni di cui ai precedenti numeri
1)  e  2), ma vi siano comprese quelle contro uno o piu' dei seguenti
rischi:   infortuni   malattie,   responsabilita'  civile,  trasporti
terrestri, grandine, furti e credito;
    4)  lire 80 milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio
limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1), 2) e
3) e lire 40 milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio in
uno solo di tali rami di assicurazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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