Legge Ordinaria n. 30 del 02/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1955)
Sistemazione delle contabilità in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  agenti consegnatari delle Amministrazioni militari che abbiano
avuto  gestioni a materia durante gli esercizi finanziari dal 1939-40
al  1945-46  e  che,  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  per  cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano reso
le  relative  contabilita'  sono  discaricati agli effetti contabili,
prescindendo  dalla  procedura di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.
  Detti  agenti,  sono  altresi',  discaricati per le contabilita' in
materia,  relative  allo stesso periodo, prodotte ma andate distrutte
dopo  la  resa  e  per  quelle  in  sospeso presso le Amministrazioni
militari.
  Eguale  discarico  si effettua per le contabilita' in materia degli
esercizi  finanziari  1937-38  e  1938-39  di Enti militari dislocati
fuori  del territorio metropolitano, che siano state rese agli uffici
locali  di  revisione e che siano successivamente andate disperse per
cause dipendenti dallo stato di guerra.
  Restano  salve  ed  impregiudicate  le responsabilita' emerse o che
potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni dei materiali nei
suddetti esercizi finanziari.
 

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