Legge Ordinaria n. 368 del 01/05/1955 (Pubblicata nella G.U. del 14 maggio 1955)
Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  proroga  dei  contratti di locazione e di sublocazione disposta
nell'art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253, e' protratta fino
al 31 dicembre 1960.
  Nei   casi   in   cui  i  contratti  di  locazione  hanno  scadenza
consuetudinaria,  la data indicata nel comma precedente e' sostituita
da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
  La  data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'art.
2  della  legge suddetta, e' sostituita dalla data indicata nel primo
comma del presente articolo.
  La  proroga si applica anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni
dirette  e  da  autorizzazioni  a contratto del cessato Commissariato
governativo  degli  alloggi,  anche  se  successive  al 1 marzo 1947,
nonche'  da  assegnazioni  dei  Comitati per le riparazioni edilizie,
disposte  a norma dell'art. 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945,
n. 305.
  La   sospensione   dell'efficacia  delle  clausole  di  divieto  di
sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per
uso  di abitazione, disposta dall'art. 24 della legge 23 maggio 1950,
n.    253,    limitatamente    alla   sublocazione   di   una   parte
dell'appartamento, e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata
nel primo comma.
 

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