Legge Ordinaria n. 511 del 12/06/1955 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1955)
Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci,
orfani  e  vedove  di  guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle
imprese  private,  previste dal decreto legislativo 4 agosto 1945, n.
453,  e dalle successive estensioni e modificazioni di cui ai decreti
5  agosto 1947, n. 884, 3 settembre 1947, n. 885, 1 novembre 1947, n.
1815,  26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, gia' prorogate
con la legge 4 luglio 1950, n. 537, sono richiamate in vigore fino al
31 dicembre 1955.
  Nulla   e'  innovato  alle  vigenti  disposizioni  sul  divieto  di
assunzione  nelle  categorie di personale non di ruolo impiegatizio e
salariato da parte delle pubbliche Amministrazioni.
 

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