Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 518 del 19/06/1955 (Pubblicata nella G.U. del 1 luglio 1955)
Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.
Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata e' ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistem e' uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario e' ritenuto ad alta tensione. Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969. Il valore-limite di 400 volt e' sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni. Sara' ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai toro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sara' consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - ROMITA - VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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