Legge Ordinaria n. 518 del 19/06/1955 (Pubblicata nella G.U. del 1 luglio 1955)
Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Un  impianto elettrico funzionante a corrente alternata e' ritenuto
a  bassa  tensione quando la tensione del sistem e' uguale o minore a
400 volt efficaci; in caso contrario e' ritenuto ad alta tensione.
  Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art.
1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.
  Il valore-limite di 400 volt e' sostituito ai diversi valori-limite
attualmente   definiti   da  provvedimenti  di  legge  o  di  governo
nell'intento  di  distinguere  le  linee  e  gli impianti elettrici a
corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti
ad alta tensione ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati
per designare detti impianti e le rispettive tensioni.
  Sara'  ritenuta  bassa  tensione  anche  la  tensione  di  500 volt
concatenata,  limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai
toro   ampliamenti,  quando  esse  siano  destinate  al  servizio  di
stabilimenti  industriali  e  casi  similari,  alimentate  da proprie
cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sara' consentita
in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 giugno 1955

                               GRONCHI

                                                    SCELBA - ROMITA -
                                                           VILLABRUNA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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