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Legge Ordinaria n. 706 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1955)
Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi.
Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non abbiano effettuato il versamento o presentato la denunzia, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, non sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 11 della stessa legge, purche' effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il suddetto termine di novanta giorni i titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza ed i possessori di titoli di credito, indicati nell'art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 911, potranno presentare la denuncia richiesta dallo stesso articolo. I titoli di credito, denunciati nel termine stabilito dal precedente comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'art. 3 della legge sopraindicata.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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