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Legge Ordinaria n. 96 del 10/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1955)
Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati
perseguitati  a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro
la  dittatura  fascista  e abbiano subito una perdita della capacita'
lavorativa  in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso,
a   carico   del  bilancio  dello  Stato,  un  assegno  vitalizio  di
benemerenza  in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa
alla  legge  10  agosto  1950,  n.  648,  compresi i relativi assegni
accessori, per il raggruppamento gradi, ufficiali inferiori.
  Tale  assegno  sara'  attribuito  qualora causa immediata e diretta
della perdita di capacita' lavorativa siano stati:
    a)  la  detenzione  in  carcere  per  reato politico a seguito di
imputazione  o  di  condanna  da  parte del Tribunale speciale per la
difesa  dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore
al  6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i
reati  contro  la  personalita'  internazionale dello Stato, previsti
dagli  articoli  da  241  a 268 e 275 del Codice penale, le quali non
siano  state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
    b)  l'assegnazione  a  confino  di  polizia  o  a casa di lavoro,
inflitta  esclusivamente in dipendenza dell'attivita' politica di cui
al primo comma;
    c) atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze
dello  Stato  o  appartenenti  a  formazioni  militari o paramilitari
fasciste, o di emissari del partito fascista.
  Un  assegno  nella  stessa misura sara' attribuito, nelle identiche
ipotesi,  ai  cittadini  italiani  che  dopo il 7 luglio 1938 abbiano
subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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