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Legge Ordinaria n. 1005 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 10 settembre 1956)
Proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla concessione del contributo statale per la sistemazione straordinaria delle strade comunali.
Proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla concessione del contributo statale per la sistemazione straordinaria delle strade comunali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la sistemazione straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50 per cento annuo della spesa riconosciuta necessaria, prevista dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per i soli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, e' prorogata per cinque anni, limitatamente al completamento delle opere stradali per le quali era stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso soltanto parzialmente. Conseguentemente e' prorogata per lo stesso periodo di tempo la disposizione dell'art. 4 della stessa legge, nei riguardi delle opere di cui sopra. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - ROMITA - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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