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Legge Ordinaria n. 1224 del 19/10/1956 (Pubblicata nella G.U. del 7 novembre 1956)
Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti. Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato. Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalita' della registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella B allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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