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Legge Ordinaria n. 525 del 05/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 19 giugno 1956)
Modifica dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della  legge  3  agosto  1949, n. 623, e' sostituito dal
seguente:
  "In  attesa  che sia attuato il regime di zona franca, previsto per
il   territorio   della  Valle  d'Aosta,  dall'art.  14  della  legge
costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, e' consentita la immissione
in  consumo  in  detto  territorio,  per  il  fabbisogno  locale,  in
esenzione  dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle
imposte   di   fabbricazione   ed   erariali   di   consumo  e  dalle
corrispondenti  sovrimposte  di confine, nonche' dal diritto erariale
sugli  alcoli, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti
annui a fianco di ciascuno di essi indicati:
      zucchero..................................... Quint. 30.000
      caffe crudo..................................   "     3.500
      surrogati caffe'..............................   "       500
      cacao in grani...............................   "       900
      the..........................................   "       100
      semi di soia.................................   "     8.500
      semi di arachidi.............................   "     1.500
      spirito,   liquori,  acquaviti  e  profumerie
alcooliche compresi gli spiriti ottenuti nel terri-
torio  della  Valle,  dalla  distillazione  per usi
familiari, in piccoli alambicchi...................   Ha.   1.000
      alcole denaturato............................   "       500
      birra........................................   Hl.   9.000
      benzina...................................... Quint. 50.000
      gasolio......................................   "    40.000
      petrolio.....................................   "     3.000
      olio lubrificante............................   "     3.000
      libri di testo scolastici, in altre lingue od
in  lingua  mista approvati dal Provveditorato agli
studi.............................................. Lire 10 milioni
      attrezzature   per   l'agricoltura  (trattori
agricoli  fino a 20 HP); motocoltivatori e motofal-
ciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, moto-
pompe,  irroratrici e polverizzatori per la irrora-
zione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla
ed  a traino (compresi gli atomizzatori); materiale
teleferico  attrezzatura casearia; voltafieni e ra-
strelli automatici (ranghiatori)...................   "  25 milioni
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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