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Legge Ordinaria n. 1031 del 27/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1957)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812,
concernente  agevolazioni  temporanee  eccezionali  per  lo spirito e
l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per
la  vendita  di  vino  al  pubblico  da  parte  dei produttori; nuova
disciplina,  della  esenzione  dalla  imposta  comunale  di consumo a
favore  dei  produttori  di  vino; concessione di un contributo negli
interessi  sui  mutui  contratti  dagli  Enti  gestori  degli ammassi
volontari  di  uva  attuati  per  la  campagna  vinicola 1957, con le
seguenti modificazioni all'art. 1, primo comma, alle parole: "fino al
31  dicembre  1957"  sono  sostituite  le parole: "fino al 31 gennaio
1958".
  All'art.  2,  primo  comma, alle parole: "fino al 31 dicembre 1957"
sono sostituite le parole: "fino al 31 gennaio 1958".
  All'art.  3,  primo  comma, alle parole: "entro il 10 ottobre 1957"
sono sostituite le parole: "entro il 10 novembre 1957".
  Dopo l'art. 4 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  4-bis.  -  Le  agevolazioni  temporanee straordinarie per lo
spirito  e l'acquavite di vino di cui al decreto-legge 16 marzo 1957,
n.  69,  convertito  nella  legge 12 maggio 1957, n. 307, sono estese
anche agli spiriti e alle acqueviti ottenuti nel periodo che va dal 1
settembre 1957 al 13 settembre 1957";
  "Art.  4-ter.  - All'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1955, n.
836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e' aggiunto il
seguente  comma:  "E'  stabilito  in lire 4.000 per ettometro diritto
erariale   per   gli   spiriti  classificati  di  seconda  categoria,
provenienti  da  frutta  diversa  dai  datteri,  dall'uva passa e dai
relativi sacchi e paste nonche' dalle carrube e dai fichi".
  All'art.  6  sono aggiunte, in fine, le parole: "e sono aggiunte le
parole:  "L'esenzione  dalla imposta di consumo compete al produttore
ed  alla  sua  famiglia anche quando essi non risiedono nel Comune in
cui  ha  luogo  la  vinificazione  o  in Comune limitrofo, purche' il
trasporto   sia   effettuato   con  bolletta  di  accompagnamento  da
rilasciarsi  dall'ufficio  delle  imposte  di  consumo  del Comune di
provenienza"".
  Dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti:
  "Art. 6-bis. - Il diritto alla esenzione dal pagamento dell'imposta
di  consumo sul vino destinato al consumo familiare e' esteso a tutti
i  produttori,  manuali  coltivatori,  concedenti,  salariati fissi e
braccianti  agricoli,  qualunque  sia  la localita' o il fondo in cui
avviene   la  vinificazione  delle  uve,  purche'  il  trasporto  sia
effettuato   con   bolletta   di   accompagnamento   da   rilasciarsi
dall'ufficio delle imposte di consumo del Comune di provenienza";
  "Art. 6-ter. - Gli ultimi cinque commi dell'art. 73 del regolamento
per  la  riscossione  delle  imposte  di consumo, approvato con regio
decreto 30 aprile 1936, n. 1138, sono abrogati".
  Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 7-bis. - Non sono soggetti alle imposte dirette i redditi che
vengono  realizzati  da  societa'  cooperative  costituite in cantine
sociali, comunque denominate, per la lavorazione delle uve prodotte e
conferite dai soci".
  All'art.  8,  le parole: "lo stanziamento di lire 500 milioni" sono
sostituite dalle parole: "lo stanziamento di lire 800 milioni".
  All'art.  10,  le  parole:  "la  spesa  di  lire  500 milioni" sono
sostituite dalle parole: "la spesa di lire 800 milioni".
  Dopo l'art. 10 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  10-bis.  -  Chiunque  prepara,  a scopo di commercio, mosti,
vini,  vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando,
in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine
o   fermentate  diverse  da  quelle  provenienti  dall'uva  fresca  o
leggermente  appassita,  e'  punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa di lire 100.000 per ogni quintale di prodotto.
  Il  tentativo  e'  punito con la stessa pena stabilita per il reato
consumato.
  I  prodotti  oggetto  della  violazione ed i mezzi adoperati per la
frode,  nonche'  il macchinario e tutto il materiale mobile esistente
nelle fabbriche e nei magazzini a oneste annessi sono confiscati".
  "Art.  10-ter.  - In ogni fabbrica di vermouth, di vini marsala, di
liquori  e di vini liquorosi in genere, oltre al registro di carico e
scarico,  dovranno  essere  tenuti  dal fabbricante speciali registri
delle  lavorazioni,  forniti  dall'Amministrazione  finanziaria,  nei
quali,  ogni  volta  che  sono effettuate le singole operazioni, deve
esserne  fatta  annotazione  affinche' dai registri risultino in ogni
momento le quantita' dello zucchero messe in lavorazione, il numero e
la specie delle operazioni compiute, lo stato di quelle in corso".
  "Art. 10-quater. - L'inosservanza dell'obbligo di tenere i registri
di  carico  e  scarico  e delle lavorazioni e' punita con la multa da
lire 10 milioni a lire 50 milioni.
  Nel caso di registrazioni incomplete o infedeli la multa si applica
in misura non inferiore a lire 25 milioni".
  "Art.  10-quinquies.  -  Per  la  ripartizione, fra gli scopritori,
delle  multe  relative a violazioni del presente decreto si applicano
le norme della legge doganale e del relativo regolamento".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 ottobre 1957

                               GRONCHI

                                                   ZOLI - ANDREOTTI -
TAMBRONI - MEDICI
- COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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